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Verifica della conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in
acustica allo schema di cui all’allegato 2, parte B del d.lgs. 42/2017.
È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in
acustica, al quale possono essere iscritti i soggetti in possesso di alcuni requisisti, definiti
dal d.lgs. 42/2017, tra i quali aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica
per tecnici competenti.
Il punto 3 dell’allegato 1 del d.lgs. 42/2017, dispone che tra i compiti della Regione vi sia
l’incombenza di effettuare la verifica della conformità dei corsi abilitanti la professione di
tecnico competente in acustica allo schema all’allegato 2, parte B, previo parere del tavolo
tecnico nazionale di coordinamento. Il riconoscimento del corso di formazione effettuato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è concesso, ai sensi del punto 5, lettera c) dell’allegato 2
del citato d.lgs. 42/2017, esclusivamente ai corsi organizzati nel territorio della Regione e sono
validi sull’intero territorio nazionale.
Ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 21 del d.lgs.
42/2017 è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 8 anni dalla data di iscrizione all’elenco
nazionale e per ogni quinquennio successivo (termine così modificato dall’articolo 12, comma
6-octies del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni dalla legge 23
febbraio 2024 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2024, n. 49), 30 ore di
aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
cancellazione dall’e lenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017). L'avvenuta
partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla Regione, con dichiarazione nelle
forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono
organizzati esclusivamente dai soggetti formatori riconosciuti ai sensi del d.lgs. 42/2017.
Indicazioni operative per la presentazione delle istanze per la verifica della conformità
dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all’a
llegato 2, parte B del d.lgs. 42/2017.
I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di
ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione ai sensi
dell'allegato 1, punto 3 del d.lgs. 42/2017, che possano documentare la presenza di docenti aventi
la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.
L’istanza, per la quale può essere utilizzata la modulistica predisposta dall’ufficio, deve
essere trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
ambiente@certregione.fvg.it, al Servizio
autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento della Direzione centrale difesa
dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
Gli uffici provvederanno all’istruttoria dell’istanza e all’acquisizione del parere del tavolo
tecnico nazionale di coordinamento, avendo cura di comunicare al soggetto istante gli esiti della
stessa, nonché, ai sensi dell’allegato 2, parte B, punto 2 del d.lgs. 42/2017, esclusivamente per i
corsi di riconoscimento della qualifica di tecnico competente, il nominativo del soggetto membro
della commissione di esame.
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